Statuto della Rete Associativa APS “CIAO CLUB ITALIA”
Articolo 1 – Denominazione e sede
- È costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), la rete associativa denominata “APS CIAO CLUB ITALIA”, riconosciuta come Associazione di Promozione Sociale.
- La sede legale è in Ferrara, Via Ricciarelli 231. Con deliberazione del Consiglio Direttivo, potranno essere istituite sedi operative in altre località del territorio nazionale.
- L’Associazione è apolitica, è aperta a tutti coloro che intendono praticare l’attività associativa, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall’elettività e gratuità delle cariche associative.
Articolo 2 – Finalità e attività
- La rete associativa APS “CIAO CLUB ITALIA” non ha fini di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo e valorizzando il ciclomotore Piaggio Ciao e i suoi derivati.
- Le finalità specifiche della rete includono:
- La promozione dell’aggregazione tra i possessori e gli appassionati del ciclomotore Piaggio Ciao e dei suoi derivati;
- L’istituzione di convenzioni con enti e società per favorire il recupero, il restauro, la re-immatricolazione e l’utilizzo quotidiano, turistico e sportivo del ciclomotore;
- La rappresentanza, il supporto, la formazione e il coordinamento delle associazioni affiliate.
- Per il conseguimento delle proprie finalità, la rete svolge, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività di interesse generale:
- Consulenza e supporto tecnico-amministrativo agli enti affiliati;
- Rappresentanza degli enti affiliati presso le istituzioni politiche nazionali e regionali;
- Supporto economico e/o organizzativo per eventi turistici e di rappresentanza.
- L’associazione può gestire strutture sociali e svolgere attività diverse, secondarie e strumentali al conseguimento delle finalità principali, nei settori turistico, artistico, culturale, musicale, ambientale, editoriale, ricreativo ed assistenziale. L’Associazione può avvalersi della collaborazione di professionisti, lavoratori dipendenti e/o autonomi, potrà erogare compensi, premi, indennità e rimborsi conformemente alla legislazione vigente.
Articolo 3 – Durata
La rete associativa APS “CIAO CLUB ITALIA” è costituita a tempo indeterminato.
Articolo 4 – Adesione alla rete associativa
- Possono aderire alla rete associativa APS “CIAO CLUB ITALIA” le associazioni che possiedono i seguenti requisiti:
- Essere costituite in regolare Associazione ETS nelle categorie previste dal Codice del Terzo Settore oppure ASD, oppure essere una sezione di un ente ETS/ASD già costituito; in tal caso l’affiliazione è attribuita all’ente di cui il gruppo è sezione;
- Svolgere attività coerenti con le finalità della rete associativa.
- L’adesione della ETS/ASD è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, che delibera sull’ammissione.
- Le associazioni affiliate si impegnano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi della rete.
- Un regolamento interno dedicato alle affiliazioni, recepirà i precedenti commi e li integrerà con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 5 – Perdita dello status di affiliato
- Un’associazione ETS/ASD perde lo status di affiliazione nei seguenti casi:
- Palesi violazioni del proprio Statuto;
- Mancata approvazione del bilancio annuale entro i termini previsti nel proprio Statuto;
- Mancato svolgimento delle elezioni interne all’Associazione affiliata nei termini previsti nel proprio Statuto;
- Violazione dello Statuto della rete associativa APS “CIAO CLUB ITALIA”;
- Mancato acquisto annuale di almeno 10 tessere della APS “CIAO CLUB ITALIA”.
- La decadenza dallo status di affiliato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione e possibilità di controdeduzioni da parte dell’associazione interessata.
Articolo 6 – Adesione del singolo socio
- Possono aderire alla APS “CIAO CLUB ITALIA” le persone fisiche che condividano le finalità della stessa e che partecipino alle attività dell’associazione con la loro opera, competenza e conoscenza.
- L’adesione è subordinata alla presentazione di apposita domanda al Consiglio Direttivo, che delibera sull’ammissione.
- I Soci si impegnano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni degli organi della rete.
- La rappresentatività del singolo socio all’interno dell’Assemblea degli Enti affiliati è garantita nelle modalità indicate nel successivo art. 8 comma 4.
- Un regolamento interno dedicato alle adesioni dei singoli soci, recepirà i precedenti commi e li integrerà con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 7 – Perdita dello status di Socio
- Il socio cessa di far parte dell’associazione:
- per dimissioni scritte;
- per mancato rinnovo delle quote sociali;
- per inosservanza del presente Statuto, dei regolamenti accessori o delle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- per decisione del Consiglio Direttivo a causa di gravi inadempienze;
- quando, in qualunque modo, arrechi danni morali o materiali all’Associazione o dimostri di non condividere più le finalità dell’associazione;
- per radiazione;
- per decesso.
- Il Regolamento interno di cui all’art. 6 comma 5, recepirà i precedenti commi e li integrerà con quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 8 – Diritti dei Soci
Tutti i soci hanno diritto di:
1) partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall’Associazione;
2) delegare il proprio rappresentante, individuato con le modalità indicate nel successivo art. 8 comma 4, ad intervenire e discutere alle assemblee degli enti affiliati ordinarie e straordinarie;
3) presentare proposte e/o reclami per iscritto al Consiglio Direttivo;
4) creare e chiedere di affiliare la propria ETS/ASD, acquisendo il diritto di esprimere il proprio rappresentante con diritto di voto nella Assemblea degli enti affiliati;
5) candidarsi per l’elezione nel Consiglio Direttivo, come stabilito nel successivo articolo 9.2 comma 2;
6) essere delegati ad assumere incarichi sociali;
7) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate a nome del Consiglio Direttivo;
9) visionare fisicamente nella sede dell’Associazione i bilanci e libri associativi, nel rispetto delle norme sulla Privacy.
Articolo 9 – Organi della rete associativa
Gli organi della rete associativa sono:
-
- L’Assemblea degli enti affiliati;
- Il Consiglio Direttivo;
- L’Organo di Controllo (se obbligatorio ai sensi di legge).
Articolo 9.1 – Assemblea degli enti affiliati
- L’Assemblea è composta dai rappresentanti legali degli enti affiliati o dai loro delegati.
- Ogni ente affiliato ha diritto a un voto, espresso dal proprio presidente, rappresentante legale o delegato.
- Hanno diritto di voto tutti i rappresentanti degli enti affiliati che sono in regola con il tesseramento per l’anno corrente e la cui ETS/ASD è in regola con l’affiliazione per l’anno corrente.
- L’Assemblea:
- Approva il bilancio e le linee programmatiche della rete;
- Elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- Delibera sulle modifiche statutarie e su altri argomenti di competenza.
- L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio economico.
- L’assemblea straordinaria è convocata tutte le volte che il Direttivo lo reputi necessario o quando ne faccia richiesta motivata almeno 1/3 dei rappresentanti legali delle associazioni affiliate e dovrà essere convocata entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.
- Le Assemblee sono validamente costituite dalla metà più uno dei rappresentanti legali presenti o assenti ma deleganti (nelle forme di cui allo specifico regolamento accessorio allo Statuto) e delibera validamente a maggioranza assoluta;
- È consentito svolgere riunioni e assemblee online, avvalendosi di piattaforme dedicate. È altresì consentito il voto online attraverso servizi certificati.
Articolo 9.2 – Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 7 consiglieri, eletti dall’Assemblea degli enti affiliati.
- Possono candidarsi alle elezioni del Consiglio Direttivo tutti i soci in possesso della tessera per l’anno corrente e per i due anni precedenti.
- I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per 3 anni e sono rieleggibili.
- Il Consiglio Direttivo decade automaticamente qualora si dimettano 4 dei suoi 7 membri.
- Ai membri del Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese documentate sostenute nello svolgimento delle proprie funzioni.
- Nelle decisioni a maggioranza del Direttivo, il Consigliere che esercita l’astensione delega automaticamente il proprio voto al Presidente.
Articolo 9.3 – Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo deve:
- perseguire le finalità statutarie di cui all’articolo 2;
- curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;
- redigere il rendiconto economico – finanziario;
- approvare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti alla attività sociale;
- formulare i regolamenti accessori allo Statuto;
- valutare le richieste di affiliazione alla rete associativa;
- proporre la sospensione e la radiazione dei soci o degli enti affiliati;
- nominare, in caso di necessità, commissioni provvisorie con compiti e poteri particolari;
- favorire la partecipazione dei soci e degli enti affiliati alle attività dell’Associazione.
Articolo 10 – Regolamento interno
- Per la disciplina degli aspetti non espressamente previsti dal presente Statuto, il Consiglio Direttivo è competente a redigere ed approvare più regolamenti interni per ogni ambito da normare.
- Tali regolamenti devono essere conformi al Codice del Terzo Settore e alle disposizioni normative vigenti.
Articolo 11 – Risorse economiche
- Le risorse economiche della rete associativa derivano da:
- quote associative annuali dei soci e degli enti affiliati;
- donazioni, sponsorizzazioni e contributi di terzi;
- convenzioni con enti pubblici e privati.
- È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili o avanzi di gestione.
- Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito:
- da beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio dell’anno precedente.
- dall’utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dal materiale necessario per lo svolgimento della pratica di promozione ricreativa e/o turistica, come gadgets e abbigliamento da cedere ai soci.
Articolo 12 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio
In caso di scioglimento della rete associativa, il patrimonio residuo è devoluto, sentito l’organo di controllo (se previsto) di cui all’art. 9 del Codice del Terzo Settore, ad altri enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, l’organizzazione fa riferimento alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore e alle disposizioni legislative vigenti.