Articolo 1 – Denominazione e sede

È costituita in via Runtine, 24 a FAGNIGOLA di AZZANO DECIMO (PN) CAP 33082, un’associazione ai sensi degli art. 36 e ss. Codice civile denominata “CIAO CLUB ITALIA”.

Articolo 2 – Scopo

  1. L’associazione è apolitica e non ha scopo di lucro.
    Durante la vita dell’associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
  2. Essa ha come scopo quello di promuovere tutelare diffondere la ricerca l’acquisizione la conservazione il restauro e l’uso dei ciclomotori CIAO Piaggio, che hanno rappresentato il trasporto pubblico e privato di persone e cose, compresi i modelli fotografie documenti storici oggetti e accessori inerenti i vari mezzi.
    Stabilire relazioni con enti associazioni ed organismi pubblici e privati, italiani ed esteri, aventi scopi similari.
    Rappresentare e tutelare gli interessi degli associati.
  3. L’associazione è altresì caratterizzata dalla elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei proprio aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

Articolo 3 – Durata

La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 4 – Soci e Domanda di ammissione

Possono far parte dell’associazione in qualità di soci solamente le persone fisiche maggiorenni e persone giuridiche ed enti che aderiscono agli scopi e ai fini sociali.
I soci si differenziano in tre tipologie:

  • SOCIO ORDINARIO
    si definisce Socio Ordinario, persona fisica o giuridica in regola con la quota associativa.
    Ha diritto al voto.
  • SOCIO ONORARIO
    si definisce Socio Onorario, persona fisica o giuridica, con particolari caratteristiche e competenze.
    Non ha quota associativa.
    Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo ma non può ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione e non ha diritto al voto.
    Gli viene consegnata una tessera creata appositamente.
  • SOCIO SIMPATIZZANTE
    si definisce Socio Simpatizzante, persona fisica o giuridica, che partecipa per la prima volta ad un’ attività del sodalizio.
    Ha una quota associativa ridotta del 50 %, non ha diritto al voto.

I soci ORDINARI e SIMPATIZZANTI dovranno redigere una domanda sull’apposito modulo on-line o cartaceo.
Potranno iscriversi all’associazione solamente i possessori e/o proprietari di “CIAO” Piaggio.
La validità della qualità di Socio efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve essere sempre motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale.
La quota associativa non può essere trasferita a terzi.

Articolo 5 – Diritti dei soci

Tutti i Soci godono, al momento dell’ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali.
Ai Soci è riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all’interno dell’associazione (ad esclusione dei Soci Onorari, vedi art. 4).
La qualifica di Socio da diritto da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo, secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento.

Articolo 6 – Decadenza dei soci

I soci cessano di appartenere all’associazione nei seguenti casi:

  • dimissione volontaria;
  • morosità protrattasi per oltre 60 gg. dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
  • radiazione deliberata dalla maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il Socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del gruppo;
  • scoglimento dell’associazione.

L’associato destituito non può essere più ammesso.

Articolo 7 – Organi

Gli organi sociali sono:

  • Assemblea generale dei soci;
  • Consiglio Direttivo;
  • Presidente;
  • Vicepresidente;
  • Segretario;
  • Tesoriere;
  • Commissari tecnici;
  • Responsabili di zona.

Articolo 8 – Assemblea

  1. L’assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sessione ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
  2. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono all’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo.
  3. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente.
  4. L’assemblea nomina un Segretario.
  5. Il Presidente dirige e regola le discussioni.
  6. Di ogni assemblea, il segretario dell’assemblea, dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dallo stesso segretario.

Articolo 9 – Diritti di partecipazione

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie, i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
Ogni Socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di due associati.

Articolo 10 – Assemblea ordinaria

La convocazione dell’assemblea ordinaria avverrà minimo 6 giorni prima, mediante comunicazione scritta. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno.
L’assemblea ordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione del regolamento sociale e del bilancio;
  • attività del club;
  • nomina dei rappresentanti di zona.

Tutti gli argomenti attinenti alla vita sociale, che non rientrano nelle competenze dell’assemblea straordinaria.

Articolo 11 – Assemblea straordinaria

La convocazione dell’assemblea straordinaria avverrà minimo 13 giorni prima mediante comunicazione scritta. Nella convocazione dell’assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
L’assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

  • approvazione e modificazione dello Statuto;
  • designazione e sostituzione dei rappresentanti di zona, qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell’associazione;
  • scioglimento dell’associazione e modalità di liquidazione.

Articolo 12 – Validità assembleare e di voto

Sia l’assemblea ordinaria che straordinaria sono validamente costituite in prima convocazione con i 2⁄3 degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni Socio ha diritto ad un voto.
Nel caso in cui si verifica la parità di voti, avrà valore decisivo il voto del Presidente.

Articolo 13 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero stabilito dall’assemblea di 7 membri eletti, compreso il presidente dall’assemblea stessa. Il Consiglio Direttivo nel proprio ambito nomina il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere. Il Consiglio Direttivo nominato all’atto costitutivo rimane in carica per un quadriennio ed i suoi componenti sono rieleggibili. In caso di dimissioni viene eletto un Consiglio Direttivo che rimane in carica per un anno. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del presidente.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito ma può essere istituito un rimborso spese per compiti e/o mandati particolari.

Articolo 14 – Dimissioni

Nel caso di dimissioni o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, relative funzioni saranno svolte dal Vicepresidente fino alla nomina di un nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.

Articolo 15 – Convocazione Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno due volte l’anno.

Articolo 16 – Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

  • deliberare sulla domanda di ammissione dei soci;
  • redigere il bilancio preventivo e quello consultivo da sottoporre all’assemblea;
  • fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’assemblea straordinaria;
  • redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all’attività sociale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea degli associati;
  • adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci, qualora si dovessero rendere necessari;
  • attuare le finalità previste dallo statuto e l’attuazione delle decisioni dell’assemblea dei soci;
  • gli impegni di tutte le cariche, derivanti dalle stesse, devono essere assunti con serietà e consapevolezza.

Articolo 17 – Il Presidente

Il Presidente dirige l’Associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell’autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Articolo 18 – Vicepresidente

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 – Il Segretario

Il Segretario gestisce le attività di segreteria in accordo con il Presidente. È colui che redige i verbali delle assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 20 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l’amministrazione dell’associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni dei pagamenti da effettuarsi previo mandato dal Consiglio Direttivo

Articolo 21 – I Commissari tecnici

Sono Soci che mettono a disposizione degli iscritti le loro competenze e conoscenze a titolo assolutamente volontario e gratuito. Vengono nominati dal Consiglio Direttivo sulla base delle loro competenze e conoscenze.
Compongono il Consiglio Direttivo e hanno diritto di voto.

Articolo 22 – I Responsabili di zona e Sezioni territoriali

Sono nominati dal Consiglio Direttivo all’inizio dell’anno solare, ne viene assegnato uno per ogni Sezione su segnalazione degli iscritti di ogni zona. Il suo incarico dura fino alla fine dell’anno solare ed è a titolo assolutamente volontario e gratuito.
I compiti sono:

  • la promozione del club, attraverso iniziative idonee;
  • organizzare ritrovi ed eventi nella propria regione di competenza, dandone opportuna conoscenza il CIAO CLUB ITALIA che avrà la facoltà di patrocinare la manifestazione.

Si precisa che la gestione e responsabilità dei suddetti eventi sono ad esclusivo carico della Sezione distaccata organizzatrice del proprio evento, in nessun caso alcuna responsabilità potrà essere estesa al CIAO CLUB ITALIA.
Dare esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, nei casi in cui la materia ha stretta attinenza con la sezione da lui gestita.
Curare l’affiliazione della Sezion stessa e dei suoi associati al CIAO CLUB ITALIA.
Il Responsabile di zona dovrà considerarsi decaduto e non più in carica per: dimissioni, decadenza dello status di Socio (vedi art. Decadenza dei soci) o per decisione del Consiglio Direttivo.

Articolo 22 – Il rendiconto

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell’associazione da sottoporre all’approvazione assembleare.

Articolo 23 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivati dalle attività organizzate dall’associazione.

Articolo 24 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3⁄4 degli associati aventi diritto di voto, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3⁄4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell’assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi progetto lo scioglimento dell’associazione deve essere presentata da almeno 3⁄4 dei soci con diritto di voto, con l’esclusione delle deleghe.

Articolo 25 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano i regolamenti emessi dall’associazione e le norme del Codice Civile.